Il possesso della cittadinanza italiana non è sempre necessario per partecipare a un concorso pubblico. La normativa italiana consente infatti a determinate categorie di cittadini stranieri di accedere agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni, con alcune eccezioni legate alla natura delle funzioni esercitate.
Una recente decisione del Tribunale di Milano, relativa a un concorso del Ministero della Difesa per l'assunzione di 1.100 assistenti, ha riportato l'attenzione su una questione particolarmente importante: la possibilità di riservare determinati posti di lavoro ai cittadini italiani dipende dall'amministrazione presso cui si presta servizio oppure dalle funzioni concretamente svolte?
La distinzione assume particolare rilievo per i Ministeri che esercitano funzioni connesse alla sicurezza e alla difesa dello Stato, ma che impiegano anche personale civile con mansioni amministrative, tecniche e ausiliarie.
Cosa ha stabilito il Tribunale di Milano?
Con dispositivo di sentenza comunicato il 30 ottobre 2026, il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, ha dichiarato discriminatoria la clausola del bando del Ministero della Difesa che prevedeva il possesso della cittadinanza italiana come requisito per partecipare al concorso per 1.100 posti nell'Area degli assistenti.
Il concorso riguardava l'assunzione di personale civile a tempo pieno e indeterminato, destinato a svolgere diverse attività professionali, tra cui quelle di cuoco, meccanico, assistente sanitario, informatico, operaio edile e altri profili tecnici.
Il Tribunale, accogliendo il ricorso promosso da ASGI, Avvocati per Niente e CGIL Lombardia, ha ordinato al Ministero di modificare il bando, consentendo la partecipazione anche alle categorie di cittadini stranieri previste dalla legge.
È stata inoltre disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle domande, con la conseguente necessità di ripetere le prove concorsuali già svolte.
La decisione è particolarmente significativa perché riguarda un'amministrazione, il Ministero della Difesa, per la quale la normativa regolamentare prevede una specifica riserva di cittadinanza.
Gli stranieri possono partecipare ai concorsi pubblici in Italia?
Sì, ma non a tutti i concorsi e non indipendentemente dal titolo di soggiorno posseduto.
La disposizione di riferimento è l'articolo 38 del D.Lgs. 165/2001, che disciplina l'accesso dei cittadini stranieri al pubblico impiego.
La norma consente la partecipazione ai concorsi pubblici, per gli impieghi non riservati ai cittadini italiani, alle seguenti categorie:
- Cittadini degli Stati membri dell'Unione europea.
- Familiari di cittadini dell'Unione europea, anche se cittadini di Paesi terzi, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.
- Cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
- Titolari dello status di rifugiato.
- Titolari dello status di protezione sussidiaria.
È importante precisare che non tutti i permessi di soggiorno consentono, da soli, l'accesso ai concorsi pubblici.
Ad esempio, il semplice possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato non attribuisce automaticamente il diritto di partecipare alle procedure concorsuali disciplinate dall'articolo 38.
Resta inoltre necessario soddisfare tutti gli altri requisiti previsti dal bando, come il titolo di studio, le competenze professionali e gli eventuali requisiti specifici richiesti per la posizione.
Quando può essere richiesta la cittadinanza italiana?
La cittadinanza italiana può essere richiesta per determinati impieghi pubblici, in particolare quando le funzioni comportano l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri oppure attengono alla tutela dell'interesse nazionale.
Il principio trova fondamento nell'articolo 38 del D.Lgs. 165/2001 e nella disciplina europea sulla libera circolazione dei lavoratori.
L'articolo 45 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede infatti una deroga alla libera circolazione per gli impieghi nella pubblica amministrazione.
La Corte di giustizia dell'Unione europea ha tuttavia interpretato tale deroga in senso restrittivo, collegandola alla natura delle funzioni esercitate e non alla semplice qualificazione pubblica del datore di lavoro.
La questione è particolarmente rilevante per gli impieghi presso amministrazioni che svolgono attività istituzionali legate alla sicurezza, alla difesa o all'esercizio di poteri autoritativi.
Non ogni dipendente di queste amministrazioni, infatti, esercita necessariamente tali funzioni.
Si può lavorare al Ministero della Difesa senza essere cittadini italiani?
È proprio questo il punto centrale della decisione del Tribunale di Milano.
Occorre distinguere tra il personale militare e il personale civile impiegato presso il Ministero della Difesa.
L'accesso alle Forze Armate è disciplinato da disposizioni specifiche che prevedono il requisito della cittadinanza italiana. Analogamente, il reclutamento nelle Forze di polizia è soggetto a una disciplina speciale.
Diversa è la situazione del personale civile che svolge attività amministrative, tecniche, sanitarie o ausiliarie.
Un cuoco, un meccanico o un assistente informatico che lavora presso il Ministero della Difesa non esercita necessariamente funzioni militari, poteri autoritativi o attività direttamente riconducibili alla tutela degli interessi fondamentali dello Stato.
Di conseguenza, la sola circostanza che il rapporto di lavoro sia instaurato con il Ministero della Difesa non è sufficiente, di per sé, a giustificare l'esclusione dei cittadini stranieri.
Occorre verificare la disciplina applicabile e la natura delle mansioni concretamente attribuite al personale.
Questo non significa che tutti gli impieghi civili presso il Ministero della Difesa siano automaticamente accessibili agli stranieri, ma che eventuali limitazioni devono essere valutate alla luce dei criteri previsti dall'ordinamento.
Cosa prevede il D.P.C.M. 174/1994?
Un aspetto particolarmente delicato riguarda il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, che individua i posti delle pubbliche amministrazioni per i quali è richiesto il possesso della cittadinanza italiana.
L'articolo 1, comma 1, lettera d), contempla anche i ruoli civili e militari di alcune amministrazioni, tra cui il Ministero della Difesa e il Ministero dell'Interno.
Si tratta di una disposizione regolamentare che individua la riserva di cittadinanza facendo riferimento all'appartenenza a determinate amministrazioni.
Questa impostazione deve tuttavia confrontarsi con il criterio funzionale previsto dall'articolo 38 del D.Lgs. 165/2001 e con i principi del diritto dell'Unione europea.
Il problema giuridico consiste nello stabilire se una riserva di cittadinanza possa essere applicata indistintamente a tutti i dipendenti di un Ministero, anche quando le mansioni non comportino l'esercizio di pubblici poteri.
La giurisprudenza più recente ha valorizzato la necessità di verificare concretamente le funzioni attribuite al personale, evitando che il requisito della cittadinanza si traduca in un'esclusione generalizzata e non giustificata.
La decisione del Tribunale di Milano sul Ministero della Difesa si colloca in questo contesto interpretativo.
Cosa hanno stabilito i giudici negli altri concorsi pubblici?
La decisione relativa al Ministero della Difesa non è isolata.
Nel settembre 2026, il Tribunale di Milano aveva già dichiarato discriminatoria una clausola del bando dell'Agenzia delle Entrate per l'assunzione di 622 assistenti, che riservava la partecipazione ai cittadini italiani.
In quel caso il giudice aveva evidenziato che l'appartenenza all'amministrazione finanziaria non comporta automaticamente l'esercizio di pubblici poteri.
Il concorso riguardava, inoltre, persone iscritte al collocamento mirato ai sensi della legge n. 68/1999, rendendo particolarmente rilevanti le conseguenze discriminatorie dell'esclusione.
Un ulteriore precedente riguarda il Ministero dell'Interno.
Con la sentenza n. 23818 del 22 luglio 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata su una controversia relativa all'accesso di cittadini stranieri a un concorso per funzionari, confermando, nel caso esaminato, l'illegittimità del requisito della cittadinanza italiana.
Queste decisioni evidenziano l'importanza di distinguere le funzioni effettivamente riservate ai cittadini italiani dagli impieghi pubblici per i quali la legge consente l'accesso anche agli stranieri.
Cosa fare se un concorso pubblico richiede la cittadinanza italiana?
La presenza del requisito della cittadinanza italiana in un bando non significa necessariamente che tale limitazione sia legittima.
Prima di rinunciare alla partecipazione, è opportuno verificare alcuni elementi:
- Quale amministrazione ha indetto il concorso.
- Quali mansioni sono previste per il profilo professionale.
- Se esistono disposizioni normative che riservano quella specifica posizione ai cittadini italiani.
- Se il candidato rientra tra le categorie ammesse dall'articolo 38 del D.Lgs. 165/2001.
- Se la clausola del bando sia compatibile con i principi nazionali ed europei in materia di parità di trattamento.
Qualora il requisito della cittadinanza risulti illegittimo, è possibile valutare gli strumenti di tutela giudiziaria previsti dall'ordinamento, anche sotto il profilo della discriminazione nell'accesso al lavoro.
È importante intervenire tempestivamente, tenendo conto delle caratteristiche della procedura concorsuale e dei termini applicabili.
Perché la decisione del Tribunale di Milano è importante?
La pronuncia contribuisce a chiarire un principio fondamentale nell'accesso al pubblico impiego: la cittadinanza italiana non può essere richiesta indiscriminatamente per qualsiasi attività lavorativa svolta presso una pubblica amministrazione.
L'ordinamento continua a prevedere funzioni riservate ai cittadini italiani, in particolare nei settori della difesa, della sicurezza e dell'esercizio di pubblici poteri.
Tuttavia, la natura istituzionale dell'amministrazione non coincide necessariamente con la natura delle mansioni svolte dai suoi dipendenti.
La distinzione tra personale militare e personale civile del Ministero della Difesa rappresenta un esempio particolarmente significativo.
La decisione non elimina le riserve di cittadinanza previste dalla legge, ma richiama la necessità di applicarle nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa nazionale ed europea.
Per i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, e in particolare per quelli appartenenti alle categorie individuate dall'articolo 38 del D.Lgs. 165/2001, si tratta di un importante riferimento nella valutazione delle opportunità di accesso al pubblico impiego.
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L'assistenza legale può riguardare la verifica dei requisiti di partecipazione ai concorsi pubblici, l'esame delle clausole che prevedono limitazioni basate sulla cittadinanza e la valutazione degli strumenti di tutela nei casi di esclusione illegittima.
La valutazione della singola posizione consente di verificare se il requisito della cittadinanza sia effettivamente previsto dalla normativa applicabile e se sussistano i presupposti per contestare eventuali clausole discriminatorie.
Fonti normative e giurisprudenziali
- Art. 45 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea – Libera circolazione dei lavoratori e deroga per gli impieghi nella pubblica amministrazione.
- Art. 38 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – Accesso dei cittadini stranieri agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni.
- D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 – Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche.
- Tribunale di Milano, Sezione Lavoro – Decisione relativa al concorso per 1.100 assistenti del Ministero della Difesa, dispositivo comunicato il 30 ottobre 2026.
- Tribunale di Milano, Sezione Lavoro – Sentenza del 22 settembre 2026, relativa al concorso dell'Agenzia delle Entrate.
- Corte di Cassazione, sentenza n. 23818 del 22 luglio 2026 – Accesso al pubblico impiego presso il Ministero dell'Interno.
Approfondimenti
- ASGI, 3 novembre 2026 – Il Tribunale di Milano dichiara discriminatorio il bando del Ministero della Difesa.
- ASGI, 24 settembre 2026 – Concorso Agenzia delle Entrate e discriminazione fondata sulla cittadinanza.
- Ministero della Difesa – Concorso pubblico per 1.100 unità di personale nell'Area degli assistenti.
Articolo aggiornato al 4 novembre 2026. Le informazioni hanno carattere generale e non sostituiscono la valutazione del singolo bando e della posizione del candidato. Il commento alla decisione del Tribunale di Milano sul Ministero della Difesa si basa sul dispositivo comunicato il 30 ottobre 2026 e sulle informazioni pubblicate dall'ASGI, in attesa dell'esame della motivazione integrale.




