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Accesso degli stranieri ai concorsi pubblici: il Tribunale di Milano interviene sui limiti del requisito della cittadinanza italiana
Accesso degli stranieri ai concorsi pubblici: il Tribunale di Milano interviene sui limiti del requisito della cittadinanza italiana

Accesso degli stranieri ai concorsi pubblici: il Tribunale di Milano interviene sui limiti del requisito della cittadinanza italiana

La decisione del Tribunale di Milano sul Ministero della Difesa


La decisione relativa al concorso per 1.100 assistenti del Ministero della Difesa riafferma la necessità di distinguere le funzioni riservate ai cittadini italiani dalle attività amministrative, tecniche e ausiliarie accessibili anche ai cittadini stranieri.

Studio Legale GMS | Approfondimento giuridico | 4 novembre 2026

La decisione del Tribunale di Milano

Con una decisione il cui dispositivo è stato comunicato il 30 ottobre 2026, il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, ha dichiarato discriminatoria la clausola del bando di concorso del Ministero della Difesa che subordinava la partecipazione al possesso della cittadinanza italiana.

La procedura riguardava il reclutamento di 1.100 unità di personale civile non dirigenziale, da inquadrare nell’Area degli assistenti, con mansioni amministrative, tecniche e ausiliarie, tra cui quelle di cuoco, meccanico, assistente sanitario e informatico.

Accogliendo il ricorso promosso da ASGI, Avvocati per Niente e CGIL Lombardia, il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di modificare il bando, riaprire i termini per la presentazione delle domande e consentire la partecipazione alle categorie di cittadini stranieri individuate dalla normativa vigente.

La pronuncia offre l’occasione per approfondire una questione di particolare rilevanza: in quali casi la cittadinanza italiana può costituire un requisito legittimo per l’accesso al pubblico impiego?

Il quadro normativo: l’articolo 38 del D.Lgs. 165/2001

Il principio generale è contenuto nell’articolo 38 del D.Lgs. 165/2001, che disciplina l’accesso dei cittadini stranieri ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni.

La disposizione consente ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea di accedere agli impieghi pubblici che non implicano l’esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri e che non attengono alla tutela dell’interesse nazionale.

Il legislatore ha successivamente esteso tale possibilità, alle condizioni previste dalla legge, anche ad alcune categorie di cittadini di Paesi terzi, tra cui i familiari di cittadini europei titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, i soggiornanti di lungo periodo, i rifugiati e i titolari di protezione sussidiaria.

Non esiste, pertanto, un divieto generale di accesso degli stranieri al pubblico impiego.

Esistono, piuttosto, specifiche limitazioni collegate alla natura delle funzioni da esercitare e alle disposizioni che regolano determinati incarichi.

Il fondamento europeo di tale disciplina si rinviene nell’articolo 45 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che garantisce la libera circolazione dei lavoratori, prevedendo al paragrafo 4 una deroga per gli impieghi nella pubblica amministrazione.

Tale deroga, secondo l’interpretazione elaborata dalla giurisprudenza europea, deve essere intesa restrittivamente, in relazione alle caratteristiche effettive delle funzioni esercitate.

La distinzione tra appartenenza all’amministrazione e natura delle funzioni

È proprio su questa distinzione che si concentra il rilievo giuridico della vicenda.

Il Ministero della Difesa è un’amministrazione che svolge funzioni istituzionali direttamente connesse alla sicurezza e alla difesa dello Stato.

Ciò non significa, tuttavia, che ogni rapporto di lavoro instaurato con il Ministero comporti necessariamente l’esercizio di funzioni militari, autoritative o comunque riservate ai cittadini italiani.

Occorre distinguere il personale militare, sottoposto a una specifica disciplina di reclutamento, dal personale civile impiegato in attività amministrative, tecniche, sanitarie, informatiche o di supporto.

La circostanza che un cuoco, un meccanico o un assistente informatico presti servizio presso il Ministero della Difesa non comporta, di per sé, che le relative mansioni siano riconducibili all’esercizio di pubblici poteri o alla tutela degli interessi fondamentali dello Stato.

Il requisito della cittadinanza non può quindi essere giustificato esclusivamente sulla base dell’amministrazione presso la quale si svolge l’attività lavorativa.

È necessario verificare se le funzioni concretamente attribuite al personale rientrino tra quelle per le quali l’ordinamento consente una riserva di cittadinanza.

Il problema del D.P.C.M. 174/1994

La questione presenta un ulteriore profilo di particolare interesse.

L’articolo 1 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, individua una serie di posti pubblici per i quali è richiesto il possesso della cittadinanza italiana.

Tra questi, la lettera d) contempla anche i ruoli civili e militari di alcune amministrazioni centrali dello Stato, tra cui il Ministero della Difesa, il Ministero dell’Interno e il Ministero degli Affari Esteri.

La formulazione della disposizione introduce una riserva particolarmente ampia, fondata sull’appartenenza a determinate amministrazioni.

Proprio tale impostazione pone problemi di compatibilità con il criterio funzionale ricavabile dall’articolo 38 del D.Lgs. 165/2001 e dal diritto dell’Unione europea.

La questione non consiste nel negare la legittimità delle riserve di cittadinanza, ma nel verificare se queste possano estendersi indistintamente a tutte le figure professionali impiegate presso un determinato Ministero.

La giurisprudenza più recente tende a valorizzare un’interpretazione restrittiva delle esclusioni, richiedendo un collegamento effettivo tra le mansioni esercitate e le ragioni che giustificano la riserva.

Le funzioni che possono restare riservate ai cittadini italiani

La decisione del Tribunale di Milano non comporta l’eliminazione del requisito della cittadinanza italiana da tutti i concorsi pubblici.

Continuano infatti a esistere settori e funzioni per i quali l’ordinamento prevede specifiche condizioni di accesso.

È il caso, ad esempio, del reclutamento nelle Forze Armate e nelle Forze di polizia, disciplinato da disposizioni speciali che prevedono il requisito della cittadinanza italiana.

Diversa è la posizione del personale civile che svolge attività di supporto all’interno delle medesime amministrazioni.

In tali ipotesi non è sufficiente richiamare genericamente le competenze istituzionali del Ministero, ma occorre valutare la natura delle mansioni e l’effettiva sussistenza dei presupposti normativi che consentono di limitare l’accesso.

La distinzione, pertanto, non è semplicemente tra Ministeri che si occupano di sicurezza e Ministeri che svolgono altre funzioni, bensì tra impieghi legittimamente riservati e impieghi ai quali devono poter accedere anche le categorie di cittadini stranieri individuate dalla legge.

Un orientamento giurisprudenziale in evoluzione

La pronuncia sul Ministero della Difesa non costituisce un episodio isolato.

Nel settembre 2026, lo stesso Tribunale di Milano aveva dichiarato discriminatorio un bando dell’Agenzia delle Entrate relativo all’assunzione di 622 assistenti, riservato ai cittadini italiani.

Anche in quel caso il giudice aveva valorizzato la necessità di esaminare le funzioni concretamente attribuite al personale, escludendo che l’appartenenza all’amministrazione finanziaria potesse giustificare automaticamente la riserva di cittadinanza.

Un ulteriore precedente è rappresentato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 23818 del 22 luglio 2026, relativa a una controversia sull’accesso di cittadini stranieri a un concorso per funzionari del Ministero dell’Interno.

Le pronunce, pur riferendosi a procedure differenti, evidenziano una questione comune: la necessità di interpretare i requisiti di cittadinanza alla luce delle funzioni effettivamente esercitate e dei principi di parità di trattamento.

Considerazioni conclusive

La decisione del Tribunale di Milano assume particolare rilievo perché riguarda un’amministrazione tradizionalmente associata all’esercizio di funzioni strettamente connesse alla sovranità e alla sicurezza nazionale.

Il principio che emerge dalla vicenda non è quello di un accesso indiscriminato degli stranieri a qualsiasi impiego pubblico, ma quello della necessaria giustificazione delle limitazioni fondate sulla cittadinanza.

La riserva ai cittadini italiani rimane legittima nei casi previsti dall’ordinamento, purché coerente con i limiti derivanti dal diritto dell’Unione europea e con la natura delle funzioni da esercitare.

Al contrario, l’introduzione di un requisito generalizzato di cittadinanza, senza un’adeguata distinzione tra le diverse figure professionali, può determinare un’esclusione discriminatoria.

Il punto centrale è dunque che l’appartenenza a un Ministero non rende automaticamente riservati ai cittadini italiani tutti i posti di lavoro presenti al suo interno.

Si tratta di un principio destinato ad assumere particolare importanza nella predisposizione dei futuri bandi di concorso e nella tutela dei cittadini stranieri illegittimamente esclusi dalle procedure selettive.

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Riferimenti normativi e giurisprudenziali

* Art. 45, paragrafo 4, Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
* Art. 38, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
* D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174.
* Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, decisione sul concorso del Ministero della Difesa, dispositivo comunicato il 30 ottobre 2026.
* Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, sentenza del 22 settembre 2026, concorso Agenzia delle Entrate.
* Corte di Cassazione, sentenza n. 23818 del 22 luglio 2026.

Approfondimenti

ASGI, 3 novembre 2026 – Il Tribunale di Milano dichiara discriminatorio il bando del Ministero della Difesa.

https://www.asgi.it/antidiscriminazione/ministero-difesa-bando-discriminatorio/

ASGI, 24 settembre 2026 – Per il Tribunale di Milano è illegittimo e discriminatorio ammettere i soli cittadini italiani al concorso per l’assunzione di assistenti all’Agenzia delle Entrate.
https://www.asgi.it/antidiscriminazione/concorsi-pubblici-discriminazione-cittadinanza-disabilita/